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IL CONTRATTO DI MUTUO E LA COSTITUZIONE DI IPOTECA. Il contratto di mutuo è la fase conclusiva del procedimento iniziato con la sottoscrizione della proposta di acquisto e della promessa di vendita (compromesso). Il mutuo viene stipulato davanti ad un notaio, presenti la Banca e il richiedente il finanziamento, e va redatto per atto pubblico. mutuo.

Oggetto dell'atto è il trasferimento di una somma di denaro della banca al cliente, con l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligo di restituire alla banca altrettanto denaro. COSTITUZIONE DELL'IPOTECA. Di norma, insieme all'atto di mutuo viene costituita l'ipoteca a favore della banca sulla unità immobiliare oggetto del finanziamento. mutuo.

L'ipoteca costituisce la garanzia che tutela la banca e viene iscritta nei Pubblici Registri immobiliari per renderla pubblica. Le banche richiedono l'iscrizione di un'ipoteca di primo grado per un valore superiore al finanziamento erogato (dal 150% al 300%). L'ipoteca dunque non copre solo il capitale erogato, ma anche: mutuo. - gli interessi nella misura concordata;

- gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato pagamento delle rate; i premi assicurativi; - gli oneri erariali, i tributi, le spesa, gli oneri notarili, professionali, ecc. le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero di quanto dovuto. mutuo.

L'ipoteca si estingue automaticamente dopo 20 anni (se il mutuo dura di più occorre rinnovarla) ma occorre chiedere alla banca l'assenso alla cancellazione se poi si vuole vendere l'immobile. L'EROGAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA: Al fine di snellire al massimo le procedure e gli oneri contrattuali (atto di quietanza, atto di annotazione, ecc.) si fa ricorso, nello stipulare un contratto di mutuo ipotecario, allo strumento del "contratto unico". mutuo.


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