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Esso assolve alla funzione di impegnare le parti per un evento che non sia immediatamente realizzabile. Così per esempio, trovo di mia convenienza l'acquisto di un immobile che il proprietario si propone di vendere. mutuo online. Mancano, però, i dati catastali, e non possiedo tutta la somma, di conseguenza devo procurarmela chiedendo un mutuo. Intanto sia io sia il proprietario del bene, abbiamo interesse a che il nostro impegno reciproco assuma il carattere di un vincolo giuridico. mutuo online. Alla funzione di creare questo vincolo obbedisce appunto il contratto preliminare di vendita detto anche "compromesso". Gli elementi essenziali del compromesso sono: - il prezzo dell'immobile; - le modalità di pagamento del prezzo; - la fissazione della data della stipulazione dell'atto pubblico (rogito); mutuo online. - la dichiarazione dell'assenza di ipoteche e/o altri vincoli; - la descrizione dell'immobile e sue pertinenze; - l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto,caparra confirmatoria e/o caparra penitenziale; - la dichiarazione della regolarità della casa rispetto allanormativa urbanistica edilizia; mutuo online. - la dichiarazione che eventuali abusi edilizi sono stati condonati (condono edilizio); Lo schema di "promessa di vendita" (compromesso) è in commercio e facilmente reperibile. Al momento della accettazione della "proposta di vendita" è uso (ma non è obbligo) dare un acconto. mutuo online. VERSAMENTI DI DENARO PRIMA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO. Per rendere ancora più impegnativo il compromesso sottoscritto, il promettente acquirente consegna al promittente venditore una somma di denaro quale "caparra confirmatoria" a titolo di anticipo per l'esecuzione del contratto di compravendita. mutuo online. Oppure, il versamento può avvenire a titolo di "caparra penitenziale": in questo caso, se a recedere dall'impegno è l' acquirente, deve rinunciare alla caparra, se a rompere la promessa è invece il venditore, egli deve restituire il doppio della caparra.
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